Poche ore fa, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 30 settembre 2021 contenente il riparto del “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per gli anni 2021-2023. I contributi, per complessivi 180 milioni di euro, sono stati assegnati a 1.187 comuni, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate. In particolare a forte rischio di spopolamento, con un Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente.
Questi fondi potranno essere utilizzati per incentivare le persone a venire ad abitare nelle aree interne del Paese, puntando a rallentare lo spopolamento che caratterizza questi Comuni. L’elenco completo dei comuni beneficiari e del relativo contributo assegnato è disponibile qui. Per quanto riguarda la Provincia di Caserta, tra i Comuni che beneficeranno dei fondi rientrano Carinola, con un finanziamento complessivo di 239.300 euro e Falciano Del Massico, che riceverà 119.100 euro e Teano con 354.400 euro.
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Come verranno utilizzate le risorse per contrastare lo spopolamento
Le risorse potranno essere utilizzate per tre categorie di interventi nei territori soggetti a spopolamento:
1) Adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali.
2) Concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole.
3) Concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell’immobile (massimo 5.000 euro a beneficiario).
Inoltre, i comuni svantaggiati potranno concedere gratuitamente propri immobili da adibire ad abitazione principale o per svolgere lavoro agile. Il Dipartimento per le politiche di coesione provvederà all’erogazione del Fondo per l’annualità 2021. All’Agenzia per la coesione territoriale spetterà invece monitorare l’effettivo utilizzo delle risorse. Infatti, se il comune non avrà attribuito il contributo ai soggetti beneficiari entro sei mesi dalla chiusura dell’annualità precedente, esso sarà integralmente o parzialmente revocato. A tale verifica sarà subordinata anche l’erogazione delle successive annualità.
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